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Procedura : 2022/2026(INI)
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Ciclo del documento : A9-0284/2022

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A9-0284/2022

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PV 12/12/2022 - 13
CRE 12/12/2022 - 13

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PV 13/12/2022 - 8.10
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P9_TA(2022)0435

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Martedì 13 dicembre 2022 - Strasburgo
Verso la parità di diritti per le persone con disabilità
P9_TA(2022)0435A9-0284/2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità" (2022/2026(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), e gli articoli 2, 9, 10, 19 e 48, l'articolo 67, paragrafo 4, gli articoli 153, 165, 168 e 174, e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 3, 6, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 40, 41 e 47,

–  visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 1 relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente, il principio 2 sulla parità di genere, il principio 3 sulle pari opportunità, il principio 4 sul sostegno attivo all'occupazione, il principio 5 su un'occupazione flessibile e sicura, il principio 6 sui salari, il principio 10 relativo a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e alla protezione dei dati, il principio 11 sull'assistenza all'infanzia e il sostegno ai minori, il principio 14 sul reddito minimo e il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità,

–  viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011 in conformità con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità(1),

–  viste le osservazioni generali sulla CRPD intese come orientamento autorevole sulla sua attuazione, in particolare la n. 2 del 22 maggio 2014 sull'accessibilità, la n. 3 del 25 novembre 2016 sulle donne e le ragazze con disabilità, la n. 4 del 25 novembre 2016 sul diritto a un'istruzione inclusiva, la n. 5 del 27 ottobre 2017 sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la n. 6 del 26 aprile 2018 sull'uguaglianza e la non discriminazione, e la n. 7 del 9 novembre 2018 sulla partecipazione delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, all'attuazione e al monitoraggio della Convenzione,

–  visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa(2),

–  visti le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD), in data 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'UE, e l'elenco delle questioni presentato il 20 aprile 2022 dal comitato CRPD, prima della presentazione della seconda e della terza relazione periodica dell'Unione europea,

–  vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

–  visti l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare i riferimenti espliciti alla disabilità inclusi negli obiettivi 1 e 2 sull'eliminazione della povertà e della fame, nell'obiettivo 3 sulla salute, nell'obiettivo 4 sull'istruzione, nell'obiettivo 8 sulla crescita economica e l'occupazione, nell'obiettivo 10 sulla riduzione delle disuguaglianze, nell'obiettivo 11 sull'accessibilità degli insediamenti umani e nell'obiettivo 17 sulla raccolta dei dati,

–  viste le relazioni di UN Women sulle donne e le ragazze con disabilità, in particolare la relazione del 1º luglio 2021 dal titolo "COVID-19, gender and disability checklist: preventing and addressing gender-based violence against women, girls, and gender non-conforming persons with disabilities during the COVID-19 pandemic"(3),

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista l'indagine strategica della Mediatrice europea sul modo in cui la Commissione garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità,

–  vista la misura del Consiglio che stabilisce la struttura riveduta a livello di UE di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della CRPD,

–  vista la relazione del Comitato economico e sociale europeo in data 20 marzo 2019 dal titolo "La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo"(4),

–  vista l'indagine strategica della Mediatrice europea sul modo in cui la Commissione monitora i fondi dell'UE impiegati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane a una vita indipendente,

–  viste le relazioni 2021 e 2022 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in data 11 dicembre 2019 sul tema "Definire l'agenda dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2020-2030"(5),

–  visto l'indice sull'uguaglianza di genere 2021 elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

–  visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario(6),

–  visto il regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013(7),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI(8),

–  vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici(9),

–  vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato(10),

–  vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche(11),

–  vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi(12),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza(13),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(14),

–  vista la raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici(15),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 dicembre 2020, dal titolo "Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità" (SWD(2020)0540),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 ottobre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom" (COM(2020)0620),

–  vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101), in particolare le sei iniziative faro,

–  vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2022 sul quadro di valutazione UE della giustizia (COM(2022)0234),

–  vista la Carta sociale europea riveduta, in particolare l'articolo 15 sul diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità,

–  viste la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 su tale argomento(16),

–  vista la raccomandazione del Consiglio, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili(17),

–  vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia(18),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2019 sul tema "Mercati del lavoro inclusivi: migliorare l'occupazione delle persone in condizione di vulnerabilità nel mercato del lavoro"(19),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (SWD(2021)0373),

–  vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sull'attuazione di misure di inclusione nel quadro del programma Erasmus+ 2014-2020(20),

–  vista la sua posizione del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto(21),

–  vista la sua risoluzione del 7 aprile 2022 sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina(22),

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2022 sulle conseguenze sociali ed economiche per l'UE della guerra russa in Ucraina – rafforzare la capacità di agire dell'UE(23),

–  vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne(24),

–  vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online(25),

–  vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla situazione degli artisti e la ripresa culturale nell'Unione europea(26),

–  vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2021 sulla protezione delle persone con disabilità attraverso le petizioni: insegnamenti appresi(27),

–  vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia(28),

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della CRPD(29),

–  vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2020 sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19(30),

–  vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze(31),

–  vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post‑2020(32),

–  vista la sua risoluzione del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione(33),

–  vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità(34),

–  visto lo studio dal titolo "European structural and investment funds and people with disabilities in the European Union" (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 3 novembre 2016(35),

–  visto lo studio dal titolo "Inclusive education for learners with disabilities " (Didattica inclusiva per studenti con disabilità), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 settembre 2017(36),

–  visti lo studio dal titolo "The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 9 ottobre 2015(37) e i suoi aggiornamenti del 2016, 2017 e 2018,

–  vista l'analisi approfondita dal titolo "The European Accessibility Act" (L'atto europeo sull'accessibilità), pubblicata dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 agosto 2016(38),

–  visto lo studio dal titolo "Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility" (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne l'8 maggio 2018(39),

–  visto lo studio dal titolo "The Post-2020 European Disability Strategy" (La strategia europea sulla disabilità post-2020), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 15 luglio 2020(40),

–  visto lo studio dal titolo "The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU" (L'attuazione delle osservazioni conclusive del 2015 del comitato CRPD da parte dell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne il 2 dicembre 2021(41),

–  vista la missione effettuata dalla delegazione ad hoc del Parlamento europeo presso la 15a conferenza degli Stati parte della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dal 14 al 16 giugno 2022 a New York per conto della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per le petizioni,

–  vista la relazione speciale 10/2021 della Corte dei conti europea, del 26 maggio 2021, dal titolo "Integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE: è tempo di tradurre le parole in azione"(42),

–  visti l'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di povertà, la dichiarazione di Porto, la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102) e il suo obiettivo per il 2030 relativo alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(43),

–  visti i regolamenti che stabiliscono le norme relative ai programmi di finanziamento dell'UE nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, in particolare il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il programma Erasmus e il Fondo per una transizione giusta, i quali forniscono tutti assistenza finanziaria dell'UE per migliorare la situazione delle persone con disabilità,

–  vista la raccomandazione (UE) 2018/951 della Commissione, del 22 giugno 2018, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità(44),

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 dal titolo "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2 febbraio 2017 dal titolo "Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020" (SWD(2017)0029),

–  visti l'iniziativa del progetto pilota della Commissione per il periodo 2016-2018 in otto Stati membri su una tessera europea di disabilità, nonché lo studio del maggio 2021 che valuta l'attuazione dell'azione pilota sulla tessera europea di disabilità e i relativi benefici,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 novembre 2020 dal titolo "Valutazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020" (SWD(2020)0289),

–  vista la relazione della Commissione del 19 marzo 2021 sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ("direttiva sull'uguaglianza razziale") e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione") (COM(2021)0139),

–  visto il documento programmatico della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), del 21 marzo 2022, dal titolo "Persone con disabilità e pandemia di COVID-19: risultati dell'indagine online Vita, lavoro e COVID-19",

–  visto il rapporto di ricerca di Eurofound del 19 aprile 2021 dal titolo "Disabilità e integrazione nel mercato del lavoro: tendenze politiche e sostegno negli Stati membri dell'UE",

–  visto il documento programmatico di Eurofound del 30 novembre 2018 dal titolo "La situazione sociale e occupazionale delle persone con disabilità",

–  vista la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia(45),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per le petizioni,

–  vista la lettera della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0284/2022),

A.  considerando che, in base ai dati disponibili, nell'UE vi sono circa 87 milioni di persone che presentano una qualche forma di disabilità, di cui oltre 24 milioni di persone con disabilità gravi;

B.  considerando che, secondo la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, più di un milione di bambini e adulti con disabilità di età inferiore ai 65 anni e oltre 2 milioni di persone con disabilità di età pari o superiore ai 65 anni vivono in istituti; che esiste un nesso tra l'aumento del numero di persone con disabilità e l'invecchiamento della popolazione europea, un aspetto che dovrebbe essere preso in considerazione nelle politiche dell'UE;

C.  considerando che, secondo la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, il 50,8 % delle persone con disabilità ha un'occupazione, a fronte del 75 % delle persone senza disabilità; che, sempre secondo detta strategia, la valutazione della strategia sulla disabilità 2010-2020 ha indicato nell'occupazione una delle cinque principali priorità politiche per le azioni future;

D.  considerando che le persone con disabilità che vivono nell'UE continuano a subire discriminazioni, compreso il rifiuto di accomodamenti ragionevoli, molestie e forme multiple e intersezionali di discriminazione in tutti gli ambiti della vita, tra cui svantaggi socioeconomici, isolamento sociale, maltrattamenti e violenza, anche basata sul genere, sterilizzazione e aborto forzati, mancanza di accesso ai servizi di comunità, alloggi di scarsa qualità, ricoveri in istituti, assistenza sanitaria inadeguata e negazione dell'opportunità di contribuire e partecipare attivamente alla società(46);

E.  considerando che solo 22 dei 27 Stati membri hanno firmato e ratificato il Protocollo opzionale alla CRPD(47); che in diverse risoluzioni il Parlamento ha monitorato, promosso e chiesto la piena attuazione della CRPD, nonché di sensibilizzare ai diritti in essa contenuti; che il Parlamento ha anche sottolineato la necessità, sia per gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto sia per l'UE, di ratificare il Protocollo opzionale alla CRPD, in quanto si tratta di una strada che offre l'opportunità di esaminare casi individuali o sistemici di discriminazione;

F.  considerando che un'Europa accessibile e inclusiva della disabilità si basa su un'Unione in cui tutti gli Stati membri riconoscono lo status di disabilità di una persona e consentono alle persone con disabilità di godere appieno della loro libertà di circolazione; che le persone con disabilità, in tutta la loro diversità, hanno il diritto di esercitare i loro diritti fondamentali su un piano di parità; che la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità a tutti i settori della vita e della società è fondamentale per l'esercizio dei loro diritti fondamentali;

G.  considerando che la Commissione non ha preso iniziative efficaci per garantire un'armonizzazione giuridica con la CRPD; che finora non si è proceduto ad alcun esame della legislazione e delle politiche esistenti, né a una revisione degli orientamenti in materia di valutazione d'impatto prima di una proposta legislativa;

H.  considerando che la mancanza di una definizione comune di disabilità nell'UE costituisce un importante ostacolo alla codificazione della valutazione della disabilità e al riconoscimento reciproco delle decisioni nazionali in materia di disabilità, in particolare dell'ammissibilità all'accesso a strutture e servizi specifici nell'ambito della sicurezza sociale;

I.  considerando che a livello dell'UE sono disponibili dati affidabili e disaggregati molto limitati sulle persone con disabilità;

J.  considerando che la Commissione ha presentato un'agenda ambiziosa nel quadro della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;

K.  considerando che, secondo l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, l'attuale legislazione dell'UE in materia di diritti delle persone con disabilità non è attuata né applicata in modo efficace; che le leggi dell'UE non coprono forme multiple e intersezionali di discriminazione e che permangono lacune nel monitoraggio dei casi di discriminazione;

L.  considerando che le istituzioni dell'UE dovrebbero rafforzare il processo strutturato di consultazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano garantendo il diritto all'informazione e l'accessibilità di tali processi, sia in termini di accessibilità digitale delle piattaforme online sia in termini di tempi concessi per la fornitura di riscontri, e garantendo che il contributo sia richiesto nelle fasi del processo legislativo in cui può ancora fare la differenza; che perdura una mancanza di trasparenza quanto al modo in cui tale contributo è elaborato e si riflette nelle proposte finali; che anche gli Stati membri e i paesi al di fuori dell'UE, in particolare i paesi candidati, dovrebbero fare di più a tale riguardo;

M.  considerando che le persone con disabilità la cui capacità giuridica è stata negata o limitata possono non essere in grado di esercitare i loro diritti fondamentali, tra cui il diritto di accesso alla giustizia, il diritto di voto e di eleggibilità, o il diritto di decidere dove vivere e di firmare qualsiasi tipo di contratto;

N.  considerando che l'accesso alla giustizia costituisce un elemento fondamentale dello Stato di diritto, un diritto fondamentale e un prerequisito per il godimento di altri diritti umani come l'uguaglianza di fronte alla legge e il rispetto del diritto a un giusto processo; che l'articolo 13 della CRPD prevede che gli Stati parti garantiscano alle persone con disabilità "l'accesso effettivo alla giustizia [...] su base di uguaglianza con gli altri" e attraverso "la previsione di [...] accomodamenti procedurali" e promuove una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia;

O.  considerando che l'esistenza di una disabilità non giustifica di per sé la negazione della capacità giuridica delle persone con disabilità; che qualsiasi misura di restrizione della loro capacità giuridica deve essere adattata alla situazione personale e proporzionata alle loro esigenze e può essere applicata solo a determinate condizioni e con determinate garanzie;

P.  considerando che, secondo la relazione del Comitato economico e sociale europeo del 2019 intitolata "La realtà del diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento europeo", circa 800 000 cittadini dell'UE sono stati privati del loro diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo a causa di una disabilità o di problemi di salute mentale e milioni di cittadini dell'UE non hanno la possibilità di votare alle elezioni del Parlamento europeo per via di barriere architettoniche o della mancanza di adeguate modalità organizzative che tengano conto delle esigenze derivanti da una o più disabilità;

Q.  considerando che in 14 Stati membri il diritto di voto è negato alle persone con disabilità sotto tutela totale o parziale(48); che le persone con disabilità possono esercitare il loro diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo solo in sette Stati membri; che ciò costituisce una chiara violazione degli articoli 39 e 40 della Carta; che molti ostacoli all'accessibilità continuano ad impedire alle persone con disabilità di partecipare alle elezioni;

R.  considerando che la pandemia ha avuto un impatto pesante sul benessere psicologico dei bambini e dei giovani, in particolare quelli con disabilità; che inoltre la pandemia di COVID-19 ha colpito di più le persone con disabilità che vivono in istituti, a causa della pratica diffusa di vietare le visite; che gli Stati membri devono intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità durante le future pandemie;

S.  considerando che l'UE dovrebbe garantire meglio i diritti e le esigenze delle persone con disabilità nelle sue politiche sanitarie, come le politiche relative alla COVID-19, le strategie sulla salute mentale e il piano europeo di lotta contro il cancro;

T.  considerando che il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 riflette un'agenda di sviluppo sostenibile basata sui diritti umani, che include le persone con disabilità ed è loro accessibile, prevede che tutte le politiche di riduzione del rischio di catastrofi integrino una prospettiva di disabilità e promuove un processo decisionale inclusivo e consapevole dei rischi, basato sulla diffusione di informazioni disaggregate per disabilità;

U.  considerando che la tecnologia dell'intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale, in particolare, di semplificare la vita quotidiana delle persone con disabilità visive, uditive, motorie e di apprendimento, consentendo loro di accedere più facilmente alla cultura, all'arte, allo sport, al lavoro e alle attività sociali e di vivere in modo più indipendente;

V.  considerando che le persone con disabilità hanno una probabilità almeno tre volte superiore di subire violenze fisiche, sessuali e psicologiche rispetto alle persone senza disabilità; che le donne e le ragazze con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di violenza di genere; che la probabilità di subire violenze sessuali è fino a 10 volte maggiore per le donne con disabilità(49), compresa la sterilizzazione forzata, e che la legislazione dell'UE in materia di parità di genere non tiene pienamente conto dei loro diritti e delle loro esigenze;

W.  considerando che il riconoscimento dell'intersezione tra violenza, genere e disabilità che le donne e le ragazze con disabilità devono affrontare è essenziale per adottare strategie di risposta inclusive; che molte persone con disabilità possono inoltre non avere accesso all'educazione sessuale, che potrebbe invece aiutarle a identificare e prevenire possibili abusi, e che incontrano maggiori ostacoli nell'accedere alla giustizia e denunciare tali violenze; che le donne con disabilità hanno maggiori probabilità di vivere in condizioni di povertà e isolamento rispetto agli uomini con disabilità o alle persone senza disabilità;

X.  considerando che i detenuti con disabilità continuano a subire violazioni dei loro diritti fondamentali in diversi Stati membri; che i detenuti con una disabilità non riconosciuta o di cui non si tiene sufficientemente conto vivono in condizioni di detenzione vergognose; che troppo spesso gli Stati membri violano i diritti fondamentali dei detenuti con disabilità in quanto non tengono conto delle loro esigenze;

Y.  considerando che i creatori culturali con disabilità - come autori, interpreti e artisti - hanno maggiori difficoltà ad accedere alle attività artistiche e culturali, professionali e non, e meno prospettive di carriera a lungo termine nei settori culturali e creativi; che sono spesso esclusi dalla politica e dai finanziamenti nei settori culturali e creativi perché non si prendono in considerazione, ad esempio, la mobilità ridotta o le sfide rappresentate dalle burocratiche procedure di finanziamento;

Z.  considerando che l'Unione deve fornire ai bambini con disabilità fuggiti da una guerra un sostegno supplementare per soddisfare le loro esigenze; che, secondo la sua risoluzione sulla protezione dell'Unione nei confronti dei minori e dei giovani in fuga dalla guerra in Ucraina, approvata nell'aprile 2022, più di 100 000 bambini, metà dei quali con disabilità, vivono in strutture di assistenza istituzionale e in convitti in Ucraina;

AA.  considerando che una ricerca di Eurofound mostra che tra il 2011 e il 2016 il divario in termini di istruzione terziaria tra le persone con e senza disabilità è aumentato, passando dal 7 % al 9 %; che solamente il 29,4 % delle persone con disabilità consegue un diploma di istruzione superiore rispetto al 43,8 % delle persone senza disabilità; che le limitazioni in termini di accesso all'istruzione cui devono far fronte le persone con disabilità si traducono in una minore partecipazione alle attività di istruzione e formazione, e in un rischio di esclusione sociale ed economica;

AB.  considerando che l'UE, le sue istituzioni e i suoi Stati membri sono parti della CRPD e sono tenuti ad attuare pienamente i diritti fondamentali ivi contenuti, compreso l'articolo 27 sul lavoro e l'occupazione; che i diritti sanciti dalla CRPD sono lungi dall'essere una realtà per milioni di persone con disabilità nell'UE, non da ultimo a causa delle carenze della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

AC.  considerando che la CRPD riconosce il diritto delle persone con disabilità di lavorare su una base di uguaglianza con gli altri, inclusa l'opportunità di guadagnarsi da vivere grazie a un lavoro scelto liberamente e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile; che ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di lavoro autonomo, compreso il diritto di ricevere sostegno per la ricerca di un lavoro, la formazione e la riqualificazione, come stabilito dal principio 4 del pilastro europeo dei diritti sociali; che, in grande maggioranza, le persone con disabilità sono escluse dal mercato del lavoro aperto e vedono negato il proprio diritto di lavorare su base di uguaglianza con gli altri o devono far fronte a notevoli difficoltà per raggiungere la parità di accesso e di condizioni nel mercato del lavoro; che da una ricerca di Eurofound è emerso che i principali ostacoli all'occupazione delle persone con disabilità comprendono stereotipi legati alla disabilità, difficoltà burocratiche nell'accesso ai servizi disponibili, mancanza di una visione strategica in materia di governance, monitoraggio insufficiente dell'attuazione delle politiche, risorse di formazione limitate per i datori di lavoro e mancanza di sostegno specialistico;

AD.  considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere accesso a un sostegno personalizzato e accomodamenti nel luogo di lavoro; che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca loro la possibilità di una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze; che gli svantaggi subiti dalle persone con disabilità vanno ben oltre l'ambito dell'occupazione; che la situazione sociale e finanziaria delle persone con disabilità nell'UE è notevolmente peggiore di quella delle persone senza disabilità ed è sinonimo di svantaggio strutturale o educativo e di discriminazione; che anche le misure di sostegno incentrate su settori diversi dall'occupazione – ad esempio la riduzione della povertà, l'accesso all'alloggio e all'assistenza all'infanzia, i trasporti pubblici accessibili e l'assistenza personale – svolgono un ruolo fondamentale nel fornire alle persone con disabilità opportunità di accesso e di permanenza nella forza lavoro;

AE.  considerando che la strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 propone di creare una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023, che possa essere riconosciuta in tutti gli Stati membri;

AF.  considerando che le innovazioni tecniche, come i sistemi di intelligenza artificiale etici e antropocentrici, sono potenzialmente in grado di elaborare processi di assunzione efficienti, accessibili e non discriminatori, ma che gli sviluppi tecnologici non inclusivi potrebbero comportare il rischio di aggiungere nuove barriere e forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; che l'articolo 9 della CRPD prevede che alle persone con disabilità sia garantito, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso alle informazioni e alle tecnologie e ai sistemi di comunicazione; che il 64,3 % delle persone con disabilità di età superiore ai 16 anni dispone di una connessione a internet a casa, rispetto all'87,9 % delle persone senza disabilità;

AG.  considerando che una ricerca di Eurofound ha mostrato che il sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo sotto forma di orientamento, formazione e assistenza finanziaria può offrire alle persone con disabilità l'opportunità di essere attive nel mercato del lavoro aperto, disincentivando la loro dipendenza esclusiva dalle prestazioni di invalidità; che tale sostegno deve essere ben mirato e dotato di risorse adeguate;

AH.  considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato gli ostacoli e le disuguaglianze esistenti per tutte le persone con disabilità; che una ricerca di Eurofound ha mostrato che durante la pandemia, in media, il 71 % degli intervistati con disabilità era a rischio di depressione e il 25 % degli intervistati con disabilità ha dichiarato di non poter accedere all'assistenza sanitaria per la salute mentale, il doppio rispetto a quelli senza disabilità; che la ricerca di Eurofound ha dimostrato che le misure di confinamento e le restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19 hanno colpito in particolare i giovani con disabilità di età compresa tra i 18 e i 29 anni, dal momento che il 51 % degli intervistati ha riferito di sentirsi solo, il 19 % in più rispetto ai giovani senza disabilità; che i piani di rientro al lavoro sono fondamentali per i lavoratori affetti da problemi di salute mentale;

AI.  considerando che, a dieci anni dall'adesione dell'UE alla CRPD, il livello di istituzionalizzazione rimane invariato; che in tutta Europa almeno 1,4 milioni di persone sono ancora confinate in istituti, un numero rimasto immutato dall'adozione della convenzione; che, secondo l'indagine 2020 della Rete europea per la vita indipendente, 24 dei 43 paesi rappresentati nel Consiglio d'Europa non dispongono di una strategia di deistituzionalizzazione e, per i 18 paesi che ne hanno una, l'88 % degli intervistati l'ha descritta come inadeguata o da migliorare;

AJ.  considerando che 33 paesi membri del Consiglio d'Europa forniscono una qualche forma di assistenza personale, ma che il 97 % dei partecipanti ha indicato che l'accesso è inadeguato o necessita di miglioramenti;

AK.  considerando che l'attuale quadro legislativo non impone agli Stati membri di designare un organismo per la parità per proteggere le vittime delle discriminazioni fondate sulla disabilità;

AL.  considerando che nel 2008 la Commissione ha presentato una proposta per estendere la protezione dalla discriminazione al di là del settore dell'occupazione, come stabilito dalla direttiva sulla parità in materia di occupazione, che vieta la discriminazione fondata sulla disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni personali negli ambiti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro; che la nuova direttiva renderebbe applicabile il principio della parità all'istruzione, all'accesso ai beni e ai servizi e alla protezione sociale, includendo la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria; che tale proposta non è stata ancora adottata ed è bloccata da 14 anni in seno al Consiglio, dove per la sua adozione è richiesta l'unanimità;

AM.  considerando che tutti gli Stati membri dell'UE hanno ratificato la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che la ratifica l'ha resa vincolante per loro e che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE stabilisce l'obiettivo dell'UE di promuovere la tutela dei diritti dei minori; che la Carta garantisce che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri siano tenute a tutelare i diritti dei minori nell'attuazione del diritto dell'UE; che il Parlamento ha adottato con un'ampia maggioranza la sua risoluzione su una garanzia europea per l'infanzia, chiedendo con forza che a tutti i minori sia garantito l'accesso a un'istruzione inclusiva dalla prima infanzia all'adolescenza, compresi i minori rom, i minori con disabilità, i minori apolidi e migranti e quelli che vivono in contesti di emergenza umanitaria;

AN.  considerando che l'accesso a un'occupazione, un'istruzione e una formazione di qualità, all'assistenza sanitaria, alla protezione sociale, anche a livello transfrontaliero, l'accesso a un alloggio adeguato, il sostegno per una vita indipendente e la parità di opportunità di partecipazione ad attività ricreative e alla vita di comunità sono essenziali per la qualità della vita delle persone con disabilità e per ridurre la povertà e la vulnerabilità e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile; che i regimi nazionali di reddito minimo dovrebbero garantire la parità di accesso per le persone con disabilità; che le persone con disabilità dovrebbero altresì avere accesso a un'assistenza mirata per le spese aggiuntive connesse alla disabilità che devono sostenere, vale a dire che tali spese non dovrebbero essere coperte unicamente dal reddito;

Vita indipendente e inclusione nella comunità

1.  ricorda che, come previsto dall'articolo 19 della CRPD, le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e di avere accesso ad adeguati servizi a livello della comunità; ritiene che tale diritto possa essere pienamente garantito soltanto se politiche e normative che offrano alternative agli istituti sono elaborate a livello nazionale, regionale e locale e guidate da norme europee; invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare progressivamente, quanto prima, i contesti di assistenza istituzionale per le persone con disabilità, come stabilito nel commento generale n. 5 del comitato della CRPD, e a promuovere il passaggio da contesti istituzionali e altri contesti di segregazione a un sistema che consenta la partecipazione sociale, in cui i servizi siano prestati in una comunità accessibile, tenendo conto delle esigenze, della volontà e delle preferenze individuali delle persone con disabilità, compresa l'assistenza a livello della comunità, come suggerito dalla Commissione nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020; sottolinea la necessità di eliminare gli stereotipi, l'abilismo e le convinzioni errate che impediscono alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, e di promuovere il loro contributo alla società; sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro è essenziale per consentire alle persone con disabilità di vivere una vita indipendente e partecipare pienamente alla società;

2.  chiede che gli Stati membri adottino strategie di deistituzionalizzazione e garantiscano che le leggi, le politiche e i programmi in materia di deistituzionalizzazione siano in linea con il concetto di vita indipendente di cui alla CRPD; chiede alla Commissione di servirsi di parametri di riferimento per misurare i progressi in tale ambito; invita inoltre la Commissione a mantenere l'impegno assunto nella strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 di fornire entro il 2023 orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda il miglioramento della vita indipendente e l'inclusione nella comunità; chiede agli Stati membri di includere obiettivi specifici con un calendario definito nelle loro strategie di deistituzionalizzazione, di finanziare in modo adeguato tali strategie e di sviluppare meccanismi volti a garantire un coordinamento efficace tra le autorità competenti nei diversi settori e livelli amministrativi; si rammarica per la mancanza di alloggi accessibili e a prezzi ragionevoli, il che costituisce uno dei principali ostacoli alla vita indipendente; sottolinea che bisogna rafforzare e conseguire un tipo di vita caratterizzato dall'inclusione nella collettività e dall'indipendenza come alternativa all'istituzionalizzazione, in linea con il commento generale n. 5 della CRPD;

3.  ritiene che i servizi di assistenza e il sostegno alle soluzioni abitative a livello di comunità forniscano una migliore qualità di vita alle persone con disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio incentrato sulla persona e un sostegno adeguato, necessario al fine di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità;

4.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per elaborare definizioni reciproche dei termini chiave relativi all'attuazione della CRPD, come "accessibilità", "partecipazione" e "vita di comunità", quali strumenti per il miglioramento della coesione tra gli Stati membri e della mobilità delle persone con disabilità all'interno dell'UE, nonché per il riconoscimento reciproco della deistituzionalizzazione e delle sue modalità di attuazione;

5.  invita la Commissione e Eurostat ad affrontare le lacune, compreso il divario occupazionale e retributivo, nella disponibilità, affidabilità e comparabilità dei dati relativi alle condizioni di vita delle persone con disabilità in Europa;

6.  insiste sul fatto che i pertinenti fondi dell'UE dovrebbero mirare a promuovere ambienti, servizi, pratiche e dispositivi inclusivi e accessibili, che seguano un approccio basato sulla progettazione universale e favoriscano la deistituzionalizzazione, ivi compreso un forte sostegno all'assistenza personale e alla vita indipendente;

7.  accoglie con favore l'annuncio della Corte dei conti europea riguardo a un prossimo audit sull'efficacia del contributo fornito dall'UE per garantire l'uguaglianza per le persone con disabilità; esorta la Commissione a migliorare il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi dell'UE in questo settore di intervento e a valutare anche la sospensione, il ritiro e il recupero dei pagamenti in caso di violazione dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali; sottolinea che i contesti di segregazione, indipendentemente dalle loro dimensioni, non dovrebbero essere finanziati con fondi dell'UE e che tali fondi dovrebbero sempre essere accessibili alle persone con disabilità; esorta altresì la Commissione a garantire un seguito adeguato alle conclusioni e raccomandazioni fornite dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale sull'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE; sottolinea che, secondo la relazione, il bilancio di genere è uno strumento per conseguire la parità di genere e le azioni volte a raggiungere la parità di genere devono tenere conto dei motivi di discriminazione, compresa la disabilità;

8.  ricorda che il regolamento recante disposizioni comuni per il 2021-2027(50) stabilisce che il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale devono essere utilizzati in modo conforme alle politiche dell'UE in materia di inclusione sociale; chiede pertanto disposizioni più rigorose che vietino l'investimento di fondi dell'UE in strutture di assistenza istituzionale;

9.  accoglie con favore l'indagine di propria iniziativa della Mediatrice europea riguardante il modo in cui la Commissione monitora i fondi dell'UE utilizzati per promuovere il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a vivere in modo indipendente; sottolinea che nelle conclusioni la Mediatrice europea invita la Commissione a fornire orientamenti più chiari agli Stati membri e al proprio personale sulla necessità di promuovere la deistituzionalizzazione e su come ciò possa essere realizzato nel contesto dell'utilizzo dei fondi dell'UE;

Uguaglianza e non discriminazione: la necessità urgente di una direttiva orizzontale contro la discriminazione

10.  sottolinea che, conformemente alla CRPD, l'UE dovrebbe integrare la dimensione della disabilità in tutte le sue politiche, i suoi programmi e le sue strategie; sostiene le raccomandazioni della CRPD ed esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per garantire che siano seguite in modo adeguato; ritiene che l'armonizzazione del diritto dell'UE con la CRPD sia fondamentale per garantire l'uguaglianza e la non discriminazione; evidenzia il ruolo del quadro CRPD dell'UE in tale processo;

11.  accoglie con favore il lavoro pertinente svolto dalla Mediatrice europea nell'ambito del quadro dell'UE relativo alla CRPD volto a proteggere, promuovere e monitorare l'attuazione della CRPD da parte delle istituzioni dell'UE;

12.  invita gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a firmare e ratificare il protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per promuovere la parità di diritti per le persone con disabilità al di fuori dell'UE, in particolare nei paesi candidati; sottolinea, in tale contesto, la necessità che l'Unione sollevi la questione delle riforme volte a migliorare la situazione delle persone con disabilità durante i negoziati di adesione;

14.  invita la Commissione ad aggiornare la proposta di direttiva dell'UE sulla parità di trattamento, alla luce della posizione del Parlamento, affrontando anche la discriminazione intersezionale e vietando esplicitamente la discriminazione sulla base di qualsiasi combinazione di motivi elencati nella Carta; invita la presidenza del Consiglio a riconoscere come prioritaria tale direttiva e a discuterne al più alto livello politico; sottolinea la necessità di misure concrete per promuovere l'adozione della direttiva e, qualora non sia adottata, di misure legislative alternative per far fronte alla discriminazione;

15.  accoglie con favore l'adozione di un'ambiziosa strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 da parte della Commissione e invita la Commissione a monitorare e garantirne l'attuazione da parte degli Stati membri; sottolinea la necessità di attribuire un ruolo chiaro al quadro dell'UE relativo alla CRPD nel riesame della strategia e di coinvolgere sistematicamente e attivamente le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale in tale riesame; invita la Commissione a mettere a punto tali misure coordinandosi e comunicando con le persone con disabilità e con tutte le organizzazioni coinvolte, a partire dalla rete CRPD del Parlamento europeo;

16.  invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto delle norme dell'UE e della legislazione nazionale di accompagnamento, a raccogliere dati e statistiche disaggregati e affidabili, anche garantendo che le statistiche a livello dell'UE contengano dati disaggregati per tipo di disabilità e includano il numero di persone che vivono in istituti assistenziali, al fine di elaborare politiche adeguate ed efficaci per garantire una società accessibile, inclusiva ed equa per tutte le persone con disabilità nell'UE, indipendentemente dalla zona in cui vivono, siano esse urbane, rurali o remote;

17.  esorta la Commissione e gli Stati membri a effettuare attività di sensibilizzazione in particolare rivolte ai bambini e ai giovani e a svolgere consultazioni chiaramente strutturate con la partecipazione e il coinvolgimento delle persone direttamente interessate e delle organizzazioni della società civile che le rappresentano, al fine di acquisire una reale comprensione delle disabilità a tutti i livelli della società;

18.  ritiene che siano necessari scambi di buone prassi a livello europeo in relazione ai progetti riusciti di inclusione delle persone con disabilità in tutti i settori, nonché campagne di informazione pubblica su come conseguire tale inclusione, in linea con l'articolo 27 della CRPD;

19.  invita gli Stati membri a tenere debitamente conto della situazione unica di autori, interpreti e artisti con disabilità nella definizione di tutte le politiche, i programmi di finanziamento e le attività pertinenti e a eliminare tutti gli ostacoli alla garanzia di pari diritti e opportunità per tutte le persone nei settori culturali e creativi, in particolare attraverso l'adozione di misure che consentano la parità di accesso, partecipazione e rappresentanza di tutti i creatori culturali;

20.  invita la Commissione a garantire che la futura legislazione dell'UE in materia di IA includa la gamma più ampia possibile di utenti e renda l'accesso ai sistemi di IA facile e accessibile per le persone con disabilità, conformemente all'atto europeo sull'accessibilità;

21.  ricorda agli Stati membri l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 11.7, il cui obiettivo è quello di fornire un accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per i bambini e le donne, le persone con disabilità e gli anziani entro il 2030;

Le persone con disabilità maggiormente a rischio

22.  denuncia il fatto che alcune persone con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di essere vittime di alcuni tipi di discriminazione e violenza, come le donne e le ragazze, i bambini, gli anziani, le persone senza fissa dimora, i detenuti, i migranti e i rifugiati, le persone vittime di razzismo e le persone appartenenti a un contesto etnico, ad esempio i Rom, nonché le persone LGBTIQ+; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le sfide, i diritti e le esigenze specifiche di tali persone attraverso misure mirate volte a garantire l'accesso alla giustizia, ai servizi di assistenza alle vittime, ai servizi di sostegno e alla protezione e a eliminare gli ostacoli alla denuncia di discriminazioni e violenze;

23.  sottolinea che le persone con disabilità, e in particolare le donne con disabilità, continuano a subire discriminazioni multiple e intersezionali sulla base della loro disabilità e del loro genere, razza, etnia, età, religione o credo, orientamento sessuale, condizione di migrante o contesto socioeconomico; sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono particolarmente soggette alla violenza di genere e che la gamma delle violenze di genere subite dalle donne e ragazze con disabilità può includere forme di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica; è preoccupato per il fatto che le donne con disabilità sono spesso soggette a violenze di genere da parte dei partner o dei familiari; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la predisposizione e l'accessibilità di meccanismi per denunciare le violenze contro le persone con disabilità e di servizi di sostegno alle vittime;

24.  riconosce l'importante ruolo svolto dai prestatori di assistenza nella vita delle persone con disabilità e gli ostacoli che incontrano nello svolgimento del loro lavoro; sottolinea che la dipendenza giuridica, finanziaria e sociale delle persone con disabilità, in particolare le donne, dai loro prestatori di assistenza le pone in una situazione più vulnerabile; esprime preoccupazione per i casi segnalati di violenze contro le persone con disabilità da parte di coloro che dovrebbero prendersene cura, sia a domicilio che in strutture di assistenza istituzionale;

25.  osserva che nel quadro della strategia dell'UE sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 la Commissione si è impegnata a dedicare particolare attenzione alle donne con disabilità, per le quali la probabilità di subire violenze è da due a cinque volte maggiore rispetto alle altre donne(51); invita la Commissione a integrare e a tenere conto della situazione delle donne con disabilità nelle politiche e misure dell'UE;

26.  esprime profonda preoccupazione per il fatto che alle donne e alle ragazze con disabilità è troppo spesso negato l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva, in particolare ai servizi ginecologici, che è loro negato anche il consenso informato per quanto riguarda l'uso di contraccettivi e che corrono persino il rischio di essere sottoposte alla sterilizzazione forzata(52); invita gli Stati membri ad attuare misure legislative a tutela dell'integrità fisica, della libertà di scelta e dell'autodeterminazione per quanto riguarda la vita sessuale e riproduttiva delle persone con disabilità;

27.  apprezza la proposta di direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, presentata dalla Commissione, nonché l'impegno di alcuni Stati membri e le misure da essi adottate al riguardo; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure supplementari concrete per combattere la violenza di genere, prevedendo la fornitura di sostegno mirato alle vittime con disabilità; esorta inoltre la Commissione e gli Stati membri a organizzare corsi di formazione e attività di sensibilizzazione specifici mirati allo sviluppo di sistemi di risposta alla violenza di genere, garantendo la partecipazione delle donne con disabilità e fornendo loro informazioni in merito ai loro diritti; ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano analizzare in modo più approfondito l'intersezione unica tra genere e disabilità al fine di garantire che le complessità della violenza di genere contro le donne e le ragazze con disabilità siano adeguatamente comprese e affrontate;

28.  esorta gli Stati membri a destinare risorse umane e finanziarie sufficienti al quadro previsto all'articolo 33, paragrafo 2, CRPD, al fine di garantire che gli organismi per la parità nazionali adempiano ai loro compiti in modo efficace ed efficiente; sollecita la Commissione a fornire il sostegno necessario a tal fine;

29.  accoglie con favore e sostiene la futura iniziativa giuridica della Commissione su norme minime riguardanti gli organismi per la parità, che incoraggerebbe gli Stati membri a estendere il mandato di detti organismi per proteggere le vittime di discriminazioni fondate sulla disabilità; invita la Commissione a presentare senza indugi una proposta ambiziosa;

30.  esorta il Consiglio a ultimare il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE sulla base di un'adesione ampia e senza alcuna limitazione nonché a promuoverne la ratifica da parte di tutti gli Stati membri, dal momento che si tratta di uno strumento essenziale per far fronte alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

31.  esorta la Commissione e gli Stati membri a prevenire l'isolamento delle donne con disabilità in tutta la loro diversità attraverso misure trasversali e strutturali quali attività di istruzione e sensibilizzazione tra le donne con disabilità, le loro famiglie e i prestatori di assistenza;

32.  esprime preoccupazione per la situazione dei detenuti con disabilità negli Stati membri, indipendentemente dal tipo di disabilità; deplora che in alcuni Stati membri non si tenga pienamente conto della situazione di vulnerabilità dei detenuti con disabilità; invita gli Stati membri a garantire ai detenuti con disabilità le infrastrutture di cui hanno bisogno, compresa la fornitura di risorse adeguate alle loro esigenze specifiche e la garanzia dell'accessibilità e di accomodamenti ragionevoli; chiede inoltre agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto e la protezione dei diritti fondamentali dei detenuti, in particolare quelli vulnerabili, come le persone che soffrono di una malattia mentale e le persone con disabilità, compresa l'adozione di norme comuni europee in materia di detenzione in tutti gli Stati membri;

33.  invita gli Stati membri a garantire il diritto all'istruzione a tutti i bambini con disabilità assicurando che abbiano pari accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità, dalla prima infanzia all'adolescenza, in particolare attraverso la messa a punto di infrastrutture mirate e una formazione specializzata per il personale docente e di sostegno; sottolinea si dovrebbe prestare particolare attenzione all'accessibilità dei servizi scolastici per i minori con disabilità; sottolinea che i minori con disabilità continuano a essere rappresentati in maniera sproporzionata nell'ambito dell'assistenza istituzionale, restano in istituti per periodi prolungati oppure definitivamente e si trovano ad affrontare elevati livelli di discriminazione e negligenza;

34.  sottolinea che le persone con disabilità corrono un rischio maggiore di essere vittime di incitamento all'odio e reati generati dall'odio; accoglie con favore la proposta della Commissione di estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio;

Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

35.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti per eliminare le restrizioni relative alla capacità giuridica che ostacolano i diritti delle persone con disabilità sanciti dai trattati, anche attraverso l'adozione di misure per sostituire il processo decisionale sostitutivo con un processo decisionale supportato in tutta l'UE, nel rispetto dell'autonomia, della volontà e delle preferenze della persona;

36.  invita gli Stati membri ad attuare programmi specifici che consentano il passaggio dalla privazione delle persone con disabilità intellettiva della loro capacità giuridica a sistemi per processi decisionali supportati;

37.  accoglie con favore che nel 2022 il quadro di valutazione UE della giustizia abbia preso in considerazione per la prima volta le specifiche esigenze delle persone con disabilità relativamente all'accesso alla giustizia;

38.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure adeguate per eliminare tutti gli ostacoli, anche sul piano culturale, incontrati dalle persone con disabilità nell'accesso alla giustizia, affrontando la mancanza di consapevolezza in merito alla disabilità e alla CRPD tra i servizi di giustizia, anche attraverso l'assegnazione di finanziamenti adeguati per la formazione del personale giudiziario al fine di migliorare l'accessibilità delle informazioni e fornire un sostegno professionale alle vittime con disabilità, in particolare se le vittime dipendono sul piano giuridico, finanziario o sociale da chi commette l'abuso; rileva che dovrebbe essere migliorata l'accessibilità dei meccanismi di reclamo, sia giudiziari che extragiudiziari, per le persone con disabilità; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a includere la consapevolezza della disabilità e della discriminazione multipla e intersezionale nei criteri di assunzione del personale, in particolare di quello giudiziario e carcerario, che si occupa di persone con disabilità;

39.  sottolinea che le strutture e i servizi devono essere accessibili per garantire la parità di accesso alla giustizia e un'assistenza adeguata a coloro che incontrano difficoltà nell'esercizio della propria capacità giuridica; ricorda che le difficoltà di comunicazione possono avere gravi conseguenze in termini di accesso dei detenuti con disabilità a informazioni in formati accessibili e ad attività adatte alle loro disabilità; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità un accesso sicuro, efficace e a prezzi accessibili alla giustizia e garantire che in tutte le fasi del processo siano fornite assistenza, comunicazione e informazioni accessibili;

40.  ricorda che i ripetuti trasferimenti e la mancanza di continuità delle cure, nonché la mancanza di personale giudiziario e carcerario, compreso quello sanitario, dotato di un'adeguata formazione nell'assistenza ai detenuti con disabilità, aggravano la vulnerabilità e l'isolamento di tali detenuti;

41.  invita la Commissione a istituire un programma per finanziare i costi dei procedimenti giudiziari relativi ai processi giudiziari in cui i governi degli Stati membri sono accusati di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità; suggerisce che tali finanziamenti potrebbero essere prelevati dall'attuale Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

42.  invita la Commissione ed Eurofound a raccogliere dati solidi e lavori di ricerca esaustivi sull'impatto della limitazione della capacità giuridica sulla vita delle persone con disabilità, comprese le persone con disabilità psicosociali;

Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica: "Nulla su di noi senza noi"

43.  invita l'UE e gli Stati membri a modificare la legge elettorale europea e qualsiasi legge nazionale pertinente per garantire che tutte le persone con disabilità possano votare e candidarsi alle elezioni al pari degli altri cittadini; sottolinea che le decisioni concernenti la privazione della capacità giuridica a causa di disabilità adottate dallo Stato membro di origine non dovrebbero rendere ineleggibili i cittadini dell'Unione nel loro Stato membro di residenza se la normativa dello Stato membro in questione conferisce tale diritto a tutte le persone con disabilità senza restrizioni. invita la Commissione, in particolare in vista delle prossime elezioni europee del 2024, a collaborare con gli Stati membri per garantire il diritto di voto indipendente e segreto e garantire che le persone con disabilità abbiano pari opportunità di condurre le campagne elettorali; sottolinea che in molti casi non esistono infrastrutture che consentano alle persone con disabilità di esercitare il loro diritto democratico al voto; invita gli Stati membri, a tale riguardo, a garantire che i seggi elettorali siano accessibili alle persone con disabilità; ribadisce, a tal fine, le disposizioni contenute nella risoluzione legislativa del Parlamento del 3 maggio 2022 sui diritti politici delle persone con disabilità;

44.  esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere nel processo decisionale dell'UE le persone con disabilità in tutta la loro eterogeneità e provenienti da qualsiasi contesto; ritiene che sarebbe opportuno promuovere maggiormente le persone con disabilità che svolgono incarichi di leadership attraverso maggiori investimenti nelle organizzazioni delle persone con disabilità per facilitarne la partecipazione significativa e accrescere la loro influenza nei processi decisionali;

45.  invita i partiti politici europei, nazionali, regionali e locali a far sì che le persone con disabilità siano maggiormente rappresentate nelle liste elettorali; invita le autorità elettorali designate dagli Stati membri a raccogliere dati sull'accessibilità dei seggi elettorali, comprese indicazioni relative al fatto che siano adattati o meno per soddisfare le esigenze delle persone con disabilità, e a riferire in merito alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo al più tardi entro un anno dall'elezione del Parlamento europeo;

46.  è fermamente convinto che l'eliminazione delle barriere attraverso la promozione e l'adozione di misure di accessibilità e forme di comunicazione speciali, come il linguaggio di facile lettura, il Braille e il linguaggio dei segni, costituirebbe un passo importante per consentire alle persone con disabilità di partecipare realmente alla vita politica e pubblica; sottolinea la necessità di rendere i servizi digitali più accessibili alle persone con disabilità;

47.  riconosce l'evoluzione delle nuove tecnologie e il loro potenziale per le persone con disabilità; incoraggia la Commissione a investire nello sviluppo di applicazioni delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che consentano di comunicare nella lingua dei segni e nei caratteri Braille e di tradurli;

48.  invita la Commissione a rafforzare e promuovere ulteriormente gli aspetti del programma Europa creativa che promuovono l'inclusione al fine di aumentare la partecipazione culturale in tutta l'Unione quale uno dei progressi verso la realizzazione di una società più inclusiva, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità, incoraggiando la partecipazione attiva di tali persone ai processi creativi e l'ampliamento del pubblico;

La necessità di un piano di attuazione per una gestione del rischio di catastrofi inclusiva in termini di disabilità a livello dell'UE

49.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano al processo decisionale per la progettazione, la gestione, l'attuazione delle politiche e dei programmi sulla riduzione del rischio di catastrofi e l'assegnazione delle relative risorse; chiede l'integrazione delle prospettive delle persone con disabilità nelle risposte dell'Unione in materia di gestione delle crisi;

50.  ritiene che tali programmi dovrebbero includere l'integrazione nei diversi settori e livelli di governo e fissare obiettivi e tempistiche specifici per conseguire lo sviluppo di un piano d'azione per la riduzione del rischio di catastrofi che includa la disabilità, al fine di conseguire il quadro di Sendai;

51.  sottolinea che le politiche e i programmi dell'UE devono essere sostenuti da dati disaggregati basati su elementi concreti; evidenzia la necessità di sostenere e finanziare la ricerca al fine di comprendere meglio gli effetti delle catastrofi sulle persone con disabilità e la loro capacità di farvi fronte;

52.  invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare la loro comunicazione in caso di crisi e a garantire l'uso di formati che consentano alle persone con disabilità di accedere alle informazioni pertinenti; prende atto con preoccupazione delle conclusioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali in merito alle carenze sostanziali registrate in tale ambito durante la pandemia di COVID-19;

53.  osserva che le persone con disabilità sono tra le popolazioni più emarginate e a rischio in qualsiasi comunità colpita da crisi; sottolinea inoltre che, come conseguenza della guerra, le persone con disabilità in situazioni di conflitto armato sono esposte ad attacchi violenti, sfollamenti forzati e a una negligenza costante nella risposta umanitaria ai civili coinvolti nei combattimenti, e sono spesso abbandonate nelle loro case o nei villaggi in rovina per giorni o settimane, con un accesso limitato al cibo o all'acqua; ricorda l'importanza, a tale proposito, della strategia dell'UE sui diritti dei minori, della garanzia per l'infanzia, della strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, come anche di tutti gli strumenti giuridici dell'UE esistenti nel sostenere gli Stati membri ad affrontare le esigenze specifiche, la protezione e l'assistenza dei rifugiati con disabilità, compresa la direttiva sulla protezione temporanea(53);

Libera circolazione e riconoscimento reciproco: la necessità di estendere i benefici della tessera europea di disabilità

54.  sottolinea l'indispensabile necessità di una definizione, di una diagnosi e di un riconoscimento reciproci della condizione di disabilità in tutti i settori dell'UE ed esorta la Commissione ad accelerare i suoi lavori al riguardo al fine di garantire il riconoscimento della condizione di disabilità durante gli spostamenti all'interno dell'UE e di garantire la libera circolazione delle persone con disabilità in tutti gli Stati membri;

55.  accoglie con favore l'annuncio fatto dalla Commissione nella sua lettera d'intenti del 2022 al Parlamento, vale a dire che intende presentare una proposta legislativa su una tessera europea di disabilità nel 2023, che è inclusa anche nel programma di lavoro della Commissione per il 2023;

56.  è fermamente convinto che la tessera europea di disabilità dovrebbe basarsi su una atto legislativo vincolante dell'UE e contemplare una serie di settori diversi, al di là della cultura, del tempo libero e dello sport; sottolinea che la tessera di disabilità dovrebbe coprire automaticamente anche i servizi pubblici nazionali, regionali e locali come i trasporti, disporre di un sito web dedicato dell'UE e di una banca dati accessibile online disponibile in tutte le lingue dell'UE, che preveda forme di comunicazione speciali, come il linguaggio di facile lettura, il Braille e il linguaggio dei segni; chiede inoltre alla Commissione di prendere in considerazione la gestione dell'attuazione della tessera europea di disabilità, da finanziare a titolo del FSE +;

57.  è fermamente convinto che le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano debbano essere strettamente coinvolte nella realizzazione della tessera europea di disabilità e nella relativa comunicazione; ritiene che ciò richieda in primo luogo un riesame della legislazione e delle politiche vigenti e debba essere supportato da un solido processo di sensibilizzazione, seguito da analisi di impatto specifiche basate su dati disaggregati, e portare a misure di attuazione concrete;

Promuovere contesti educativi tradizionali inclusivi e garantire un'assistenza sanitaria accessibile e di qualità

58.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a facilitare l'accesso e la fruizione di un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti i discenti con disabilità, compresi quelli impegnati nell'apprendimento elettronico e permanente, in linea con la CRPD, e a includere gli indicatori specifici sulla disabilità della strategia Europa 2020 nel perseguire l'obiettivo stabilito in materia di istruzione; sottolinea l'importanza di garantire la parità di accesso all'istruzione nelle aule per alunni e studenti, compresa l'educazione della prima infanzia, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una disabilità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel programma Erasmus+ e a utilizzare le opportunità di finanziamento da esso offerte;

59.  deplora gli scarsi investimenti di alcuni Stati membri in strutture dedicate alle persone con disabilità che necessitano di cure specifiche da parte di professionisti specializzati, costringendole in alcuni casi, in particolare giovani in età scolastica, ad allontanarsi dalla propria famiglia per accedere a strutture adeguate in altri Stati membri;

60.  invita la Commissione a garantire che gli ambienti digitali siano accessibili a tutti; osserva che la sottotitolazione in tempo reale, materiali informativi di facile lettura, l'interpretazione nel linguaggio dei segni e la creazione di siti web accessibili sono essenziali per fornire istruzione e informazioni alle persone con disabilità;

61.  esorta la Commissione e gli Stati membri ad agire rapidamente affinché alle persone con disabilità, comprese le disabilità psicosociali, siano garantiti la stessa gamma, la stessa qualità e lo stesso livello di assistenza sanitaria e di programmi gratuiti o a prezzi accessibili rispetto a quelli forniti alle altre persone, compreso l'accesso ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e alle iniziative nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro;

62.  raccomanda vivamente che i fondi dell'UE sostengano lo sviluppo di servizi sanitari inclusivi per le persone con disabilità negli Stati membri; ritiene che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione l'elaborazione di norme in materia di accessibilità per le apparecchiature di screening;

63.  ritiene che le campagne di sanità pubblica e una comunicazione accessibili sulla prevenzione, lo screening e la cura delle malattie debbano includere le persone con disabilità ed essere divulgate in vari formati accessibili, quali il linguaggio dei segni, i caratteri Braille e un formato di facile lettura;

64.  invita gli Stati membri a garantire la continuità dell'assistenza e del sostegno, che spesso si interrompono dopo la scolarizzazione, causando difficoltà nella transizione al mercato del lavoro, interruzioni nelle opportunità di accesso al sostegno all'occupazione e ostacoli alla capacità di condurre una vita indipendente;

65.  invita gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità godano di pari opportunità nel mercato del lavoro, di accesso a un'istruzione e a servizi sanitari inclusivi e tradizionali nonché di parità di accesso ai trasporti, eliminando le barriere fondamentali alla vita sociale e integrando i principi di progettazione universale negli investimenti infrastrutturali e digitali in tutta l'UE;

66.  invita la Commissione a elaborare una strategia europea globale e trasversale in materia di salute mentale quale seguito adeguato al quadro d'azione europeo per la salute mentale nonché a migliorare il meccanismo EU compass per l'azione sulla salute e il benessere mentale; osserva che tale strategia dovrebbe mirare a richiedere agli Stati membri di integrare l'assistenza sanitaria per la salute mentale con l'assistenza destinata alla salute fisica, data la stretta correlazione tra le due, con particolare attenzione alle persone con disabilità, di fornire un'assistenza efficace sulla base di dati concreti e dei diritti umani e di ampliare il numero di servizi offerti per consentire a un maggior numero di persone di accedere alle cure; invita, in particolare, gli Stati membri a prevedere, nell'ambito dell'utilizzo dei pertinenti fondi dell'UE, il rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria destinati a bambini e ragazzi, i quali hanno particolarmente risentito delle misure adottate durante la pandemia che hanno comportato un aumento del disagio sociale, della povertà e della sofferenza psicologica, con conseguenze drammatiche;

67.  invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera per allinearla alla CRPD e garantire l'accesso effettivo a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità per le persone con disabilità;

Promuovere l'occupazione inclusiva

68.  sottolinea che l'esercizio del diritto al lavoro da parte delle persone con disabilità(54) è strettamente legato alle misure volte a contrastare la discriminazione diretta e indiretta, la povertà e le barriere in materia di salute, istruzione, formazione, alloggio, assistenza, sostegno, mobilità personale, accessibilità dell'ambiente edificato, segregazione e istituzionalizzazione; incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci e concrete per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione orizzontale delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutti i settori della società, tra l'altro attraverso l'assistenza personale, la vita indipendente, la protezione sociale, la sensibilizzazione e un ambiente privo di barriere; ricorda che l'integrazione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro non solo è essenziale per l'inclusione sociale e le pari opportunità, ma offre anche notevoli opportunità economiche per l'indipendenza finanziaria delle persone con disabilità e apporta benefici all'economia in generale;

69.  chiede all'Autorità europea del lavoro di collaborare con gli ispettorati del lavoro nazionali per attuare la legislazione in vigore; raccomanda che gli ispettorati del lavoro monitorino i datori di lavoro del settore pubblico e privato per garantire il rispetto dei diritti lavorativi delle persone con disabilità;

70.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare un approccio strategico olistico basato sul ciclo di vita per sostenere la prevenzione della discriminazione e per garantire il mantenimento e l'inclusione effettivi delle persone con disabilità nel mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare pienamente e a integrare la CRPD in tutte le misure legislative, politiche e di finanziamento, in particolare per quanto riguarda l'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità; chiede all'UE e agli Stati membri di ratificare il protocollo opzionale della CRPD;

71.  si compiace del dibattito politico del 16 giugno 2022 tra i ministri per l'occupazione e gli affari sociali sull'occupazione delle persone con disabilità e su come eliminare i disincentivi all'assunzione di persone con disabilità, nonché sulle azioni per promuovere la loro integrazione nel mercato del lavoro; attende con interesse azioni concrete di follow-up da parte degli Stati membri;

72.  sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione occupazionale delle persone con disabilità appartenenti a minoranze etniche, come migranti, rifugiati, rom e persone di origine africana;

73.  sottolinea che occorre definire un approccio basato sui diritti umani come quadro all'interno del quale la società discute della disabilità e che il sostegno alla disabilità deve essere adattato di conseguenza; evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e ne sottolinea il valore quale base indispensabile per garantire pari opportunità alle persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della stessa, tenendo conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale quale principio dell'UE(55);

74.  invita la Commissione ad avviare quanto prima la revisione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, in particolare per quanto riguarda le norme minime armonizzate in materia di soluzioni ragionevoli per i lavoratori con disabilità, al fine di armonizzarla pienamente con le disposizioni della CRPD e di attuare un processo partecipativo volto a garantire il coinvolgimento diretto e completo delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità;

75.  sottolinea l'importanza di coinvolgere attivamente le persone con disabilità, le loro famiglie e le loro organizzazioni rappresentative nello sviluppo e nell'attuazione di tutte le misure che le riguardano; sottolinea l'importanza di integrare le considerazioni sulla disabilità nel luogo di lavoro nonché il ruolo del dialogo sociale e della formazione per i datori di lavoro a tale riguardo; invita gli Stati membri ad adottare misure attive per garantire che nessuno sia discriminato e che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali in condizioni di parità con le altre persone;

76.  sottolinea che le molestie sul luogo di lavoro, incluse le molestie sessuali e le ritorsioni in caso di denuncia, ostacolano l'accesso al lavoro e all'occupazione, il mantenimento del posto di lavoro e la parità dei percorsi professionali, in particolare per le donne con disabilità(56), e che sono necessarie azioni specifiche negli Stati membri per prevenire, contrastare e sanzionare le molestie nei confronti delle persone con disabilità;

77.  ritiene che i regimi di sostegno al reddito, l'assistenza legata alla disabilità e il sostegno attivo all'occupazione siano complementari nel promuovere la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, poiché gli stipendi non sostituiscono la copertura delle spese aggiuntive legate alla disabilità; invita pertanto gli Stati membri a separare il reddito, il sostegno attivo all'occupazione e l'assistenza in materia di disabilità(57), al fine di garantire che le norme di ammissibilità siano quanto più inclusive possibile, nonché a coprire le spese aggiuntive connesse alla disabilità, a combattere la povertà lavorativa e a garantire l'uguaglianza, la dignità e l'autonomia delle persone con disabilità; incoraggia gli Stati membri a mettere in atto soluzioni simili per consentire a chi assiste persone con disabilità di ottenere un reddito in aggiunta alle prestazioni di assistenza;

78.  esorta la Commissione a garantire che gli Stati membri rispettino il principio della parità di trattamento e della parità di retribuzione tra tutti i lavoratori per un lavoro di pari valore; insiste, inoltre, sul fatto che ai lavoratori con disabilità in laboratori protetti occorre garantire perlomeno dei diritti e uno status equivalenti ai diritti del lavoro delle persone occupate nel mercato del lavoro aperto; ritiene che tali laboratori dovrebbero adottare un approccio personalizzato ed essere il più possibile utilizzati soltanto come opzione temporanea per le persone con disabilità nel corso della loro vita lavorativa; ritiene altresì che tali laboratori dovrebbero mirare a promuovere lo sviluppo delle competenze e a sostenere la transizione verso il mercato del lavoro aperto; insiste che le persone con disabilità che lavorano in tali contesti dovrebbero essere tutelate per mezzo dei quadri giuridici esistenti in materia di protezione sociale e condizioni di lavoro, compresa la tutela garantita dal salario minimo in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori, in linea con l'articolo 27 della CRPD; invita gli Stati membri a elaborare modelli inclusivi di lavoro protetto e assistito, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità, che ne favoriscano l'effettiva inclusione e la successiva transizione verso il mercato del lavoro aperto; sottolinea che è importante per le persone con disabilità trovare un'occupazione di qualità che corrisponda alle loro capacità e ambizioni e che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione delle persone con disabilità dovrebbero fornire capacità e competenze reali; invita gli Stati membri a valutare l'efficacia dei laboratori protetti esistenti nel fornire alle persone con disabilità le competenze necessarie per trovare occupazione nel mercato del lavoro aperto; invita la Commissione a monitorare tale processo;

79.  osserva che la crisi COVID-19 ha comportato un aumento del lavoro a distanza e che il telelavoro potrebbe contribuire a stimolare l'occupazione delle persone con disabilità come forma di accomodamento per la disabilità e come strumento per conseguire un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita privata, nonché per ridurre gli ostacoli al mercato del lavoro connessi al dolore e all'affaticamento; mette tuttavia in guardia contro il ricorso al telelavoro da parte dei datori di lavoro con lo scopo di evitare accomodamenti ragionevoli o la creazione di culture inclusive sul luogo di lavoro per i lavoratori con disabilità(58), in quanto ciò può portare al loro isolamento e avere un impatto sulla loro salute mentale; evidenzia che le future politiche in materia di telelavoro dovrebbero essere sviluppate alla luce dei diritti delle persone con disabilità e coinvolgere queste ultime nella fase dell'elaborazione, in sede di negoziazione di nuovi contratti collettivi sul telelavoro o in sede di revisione, da parte delle imprese, delle rispettive politiche in tale materia per garantire che siano idonee per le persone con disabilità; ricorda che la parità di accesso all'istruzione e alla formazione per le persone con disabilità, come anche l'acquisizione di competenze digitali e l'accessibilità delle relative infrastrutture digitali, sia nelle zone urbane che in quelle rurali e remote, sono necessarie per consentire alle persone di beneficiare delle nuove opportunità occupazionali create dalla digitalizzazione; evidenzia che l'accomodamento ragionevole è un diritto per i lavoratori con disabilità e ritiene che le autorità pubbliche dovrebbero promuovere le azioni e i programmi di sensibilizzazione per le competenze e le capacità delle persone con disabilità e l'alfabetizzazione in materia di accomodamento ragionevole per i datori di lavoro privati e pubblici, al fine di contrastare l'abilismo e garantire che i portatori di doveri dispongano degli strumenti per assumere, sostenere e trattenere i lavoratori con disabilità;

80.  rileva che la promozione dei diritti delle persone anziane è strettamente legata al conseguimento della parità di diritti per le persone con disabilità, in quanto le persone anziane hanno maggiori probabilità di avere una disabilità e oltre il 46 % di quelle di età pari o superiore ai 60 anni ha una disabilità; sottolinea, dati i cambiamenti demografici e in particolare l'invecchiamento della popolazione, la necessità di affrontare le nuove sfide connesse alla forte prevalenza di disabilità legate all'invecchiamento della forza lavoro e alla maggiore presenza di lavoratori con malattie croniche; sottolinea altresì l'importanza di elaborare politiche per aiutare i lavoratori con disabilità a integrarsi meglio nel mercato del lavoro, compresi orari di lavoro flessibili, nonché di prevedere servizi di assistenza per le persone con disabilità, compresi standard relativi alla formazione del personale e all'assistenza personale;

81.  invita gli Stati membri a monitorare il rispetto dei principi n. 2 e n. 3 del pilastro europeo dei diritti sociali, che prevedono la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera, indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale; chiede che l'adozione delle misure previste dalla CRPD sia oggetto di monitoraggio;

82.  invita gli Stati membri a fornire alle persone con disabilità un sostegno mirato per quanto riguarda l'accesso allo sviluppo delle competenze, all'istruzione e alla formazione professionale, e all'occupazione, al fine di garantire politiche del mercato del lavoro attive e inclusive; incoraggia i servizi per l'impiego e i settori pubblico e privato ad attuare misure personalizzate per migliorare l'occupabilità e il mantenimento delle persone con disabilità sul mercato del lavoro al fine di rispettare la CRPD, e a scambiare le migliori pratiche in materia di occupazione delle persone con disabilità attraverso la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego; invita gli Stati membri a fornire orientamenti, formazione e aiuti finanziari a sostegno della creazione di posti di lavoro, delle assunzioni, dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo per le persone con disabilità, anche attraverso il FSE+; sottolinea il ruolo positivo che l'economia sociale può svolgere nell'occupazione delle persone con disabilità; invita gli Stati membri a creare incentivi per incoraggiare le persone con disabilità a creare enti dell'economia sociale e ad avviare attività creatrici di reddito;

83.  ritiene che le misure di sostegno al mercato del lavoro debbano tenere conto della disabilità e di risposte politiche mirate per sostenere l'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri a sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la definizione di profili professionali, lo svolgimento in parallelo di un'attività lavorativa e di attività di formazione, l'inserimento lavorativo, la formazione sul posto di lavoro, lo sviluppo della carriera e il tutoraggio, e l'istruzione e la formazione professionale inclusive e accessibili per sostenere la necessaria integrazione e il mantenimento delle persone con disabilità sul luogo di lavoro; sottolinea che le misure volte a migliorare l'inclusione e l'occupazione delle persone con disabilità non saranno realmente efficaci se non affronteranno anche gli stereotipi e lo stigma associati alla disabilità sul luogo di lavoro e nella società in generale; pone l'accento, a tale proposito, sull'importanza di sensibilizzare e formare gli educatori, i datori di lavoro e i lavoratori, nonché il pubblico in generale, al fine di contrastare l'abilismo, cambiare le mentalità e garantire società realmente inclusive;

84.  sottolinea che il basso tasso di attività delle persone con disabilità ostacola l'inclusione socioeconomica, un aspetto che è necessario migliorare con l'ausilio di programmi europei e nazionali finalizzati all'attivazione e alla formazione delle persone escluse dal mercato del lavoro; sottolinea inoltre che, sebbene sia fondamentale sostenere e promuovere la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro, è altresì necessario istituire meccanismi di protezione sociale adeguati e inclusivi per garantire che il sostegno sia disponibile per tutte le persone con disabilità;

85.  ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a valutare le principali tendenze per il futuro del lavoro dal punto di vista della disabilità, al fine di individuare e avviare azioni specifiche volte a rendere il mercato del lavoro più inclusivo e a ridurre il divario digitale; sottolinea l'importanza di fare un uso migliore delle tecnologie innovative al fine di garantire parità di condizioni e di eliminare gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e all'occupazione, in particolare sul mercato del lavoro digitale, nonché di aiutare le persone con disabilità ad accedere agli strumenti e ai software digitali che sono indispensabili per vivere in modo indipendente; sottolinea la necessità di proteggere le persone con disabilità dalla discriminazione basata sull'uso dell'intelligenza artificiale nelle decisioni di assunzione, selezione, promozione e cessazione del rapporto di lavoro; invita gli Stati membri a migliorare la portata dei corsi di formazione sulle competenze digitali per i gruppi di persone a rischio di esclusione, tra cui le persone con disabilità e gli anziani, al fine di integrarle meglio nella vita sociale e nel mercato del lavoro, e di fornire un migliore accesso ai servizi elettronici e all'amministrazione;

86.  sostiene fermamente la ricerca, gli investimenti sociali e le iniziative mirate a livello dell'UE per i programmi e i servizi che si sono dimostrati efficaci nel sostenere l'integrazione a lungo termine nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con disturbi dello spettro autistico; suggerisce che gli Stati membri commissionino studi su modelli e programmi per i quali non esiste ancora una base di conoscenze comprovate, e che finanzino l'innovazione nella fornitura di servizi, come l'intelligenza artificiale applicata a tecnologie assistive(59);

87.  invita gli Stati membri, in particolare i coordinatori nazionali, a prestare particolare attenzione, nelle loro strategie nazionali pluriennali nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia, alle esigenze dei minori con disabilità e ad assicurare un accesso effettivo e gratuito a servizi di buona qualità, in particolare un'istruzione inclusiva; invita gli Stati membri a fornire un accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato per tutti i minori rifugiati con disabilità, su un piano di parità con i minori dei paesi ospitanti, in linea con la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, al fine di garantire che le misure nazionali integrate tengano conto degli svantaggi intersezionali; invita gli Stati membri e la Commissione, pertanto, ad aumentare urgentemente i finanziamenti destinati alla garanzia europea per l'infanzia, stanziando un bilancio specifico di almeno 20 miliardi di EUR; esorta tutti gli Stati membri, a tal proposito, a destinare più delle risorse minime del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia; ribadisce il suo invito agli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata per assicurare offerte di qualità, anche fornendo una remunerazione equa, l'accesso alla protezione sociale e ambienti di lavoro che siano adatti alle esigenze delle persone con disabilità;

88.  invita gli Stati membri ad attuare la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che introduce per questi ultimi un'indennità di congedo di cinque giorni lavorativi l'anno; insiste sulla necessità di prendere in considerazione modalità speciali per il congedo per prestatori di assistenza, il congedo di paternità, il congedo parentale e gli orari di lavoro flessibili per genitori in situazioni particolarmente svantaggiate, come i genitori con disabilità oppure i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso, senza ripercussioni da parte del datore di lavoro;

89.  invita gli Stati membri a garantire migliori condizioni di vita e di lavoro, anche attraverso salari minimi adeguati e misure di trasparenza retributiva, al fine di ridurre il divario retributivo legato alla disabilità e conseguire una crescita inclusiva e sostenibile sul mercato del lavoro; sottolinea l'importanza di adottare rapidamente la direttiva sui salari minimi e quella sulla trasparenza retributiva, che devono essere applicate pienamente alle persone con disabilità;

90.  invita la Commissione a elaborare e promuovere un quadro giuridico europeo per imprese inclusive, onde creare occupazione permanente per le persone con disabilità;

o
o   o

91.  incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
(2) GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.
(3) https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-and-disability-checklist-preventing-and-addressing-gender-based
(4) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-19-153-it-n.pdf
(5) GU C 97 del 24.3.2020, pag. 41.
(6) GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.
(7) GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34.
(8) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(9) GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
(10) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.
(11) GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.
(12) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
(13) GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79.
(14) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(15) GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34.
(16) GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.
(17) GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.
(18) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(19) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14646-2019-INIT/it/pdf
(20) Testi approvati, P9_TA(2022)0265.
(21) Testi approvati, P9_TA(2022)0129.
(22) GU C 434 del 15.11.2022, pag. 50.
(23) Testi approvati, P9_TA(2022)0219.
(24) GU C 81 del 18.2.2022, pag. 43.
(25) GU C 251 del 30.6.2022, pag. 2.
(26) GU C 184 del 5.5.2022, pag. 88.
(27) GU C 132 del 24.3.2022, pag. 129.
(28) GU C 506 del 15.12.2021, pag. 94.
(29) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 48.
(30) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.
(31) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(32) GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 8.
(33) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 94.
(34) GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.
(35) Studio – "European structural and investment funds and people with disabilities in the European Union" (Fondi strutturali e d'investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 3 novembre 2016.
(36) Studio – "Inclusive education for learners with disabilities" (Didattica inclusiva per studenti con disabilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 settembre 2017.
(37) Studio – "The protection role of the Committee on Petitions in the context of the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (Il ruolo di tutela della commissione per le petizioni nel contesto dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 9 ottobre 2015.
(38) Analisi approfondita – "The European Accessibility Act" (L'atto europeo sull'accessibilità), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 agosto 2016.
(39) Studio – "Transport and tourism for persons with disabilities and persons with reduced mobility" (Trasporti e turismo per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico B – Politiche strutturali e di coesione, 8 maggio 2018.
(40) Studio – "The Post-2020 European Disability Strategy" (La strategia europea sulla disabilità post-2020), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 luglio 2020.
(41) Studio – "The implementation of the 2015 Concluding Observations of the CRPD Committee by the EU" (L'attuazione delle osservazioni conclusive del 2015 del comitato CRPD da parte dell'UE), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico C – Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 2 dicembre 2021.
(42) https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=58678
(43) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(44) GU L 167 del 4.7.2018, pag. 28.
(45) GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14.
(46) Briefing congiunto per il comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in merito al riesame dell'attuazione della CRPD da parte dell'UE, disponibile all'indirizzo https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2022/02/02-14-Joint-Briefing-CRPD-Equality-and-intersectional-issues-faced-by-persons-with-disabilities-in-the-European-Union.pdf
(47) https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=1138
(48) Relazione del Forum europeo sulla disabilità del 2022 sui diritti umani.
(49) Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) e Women Enabled International, "Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights-Based, Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights" (Donne e giovani con disabilità: orientamenti per la fornitura di servizi basati sui diritti e attenti alla prospettiva di genere per affrontare la violenza di genere, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti), 2018, https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
(50) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(51) Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021)0101, pag. 16.
(52) https://www.edf-feph.org/content/uploads/2022/09/Final-Forced-Sterilisarion-Report-2022-European-Union-copia_compressed.pdf
(53) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(54) Articolo 27 della CRPD.
(55) All'articolo 2 della CRPD la "progettazione universale" è definita come "la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La "progettazione universale" non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari".
(56) "Europe 2020 data & People with disabilities – tables (EU SILC 2017)" (Dati Europa 2020 e persone con disabilità – tabelle (EU-SILC 2017), elaborate da Stefanos Grammenos, Centre for European Social and Economic Policy, 27 dicembre 2019.
(57) Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, "Relazione del relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità", presentata alla 70a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 7 agosto 2015.
(58) Schur, L.A., Ameri, M. e Kruse, D., "Telework After COVID: A ‘Silver Lining’ for Workers with Disabilities?", (Il telelavoro dopo la COVID: una luce per i lavoratori disabili?), Journal of Occupational Rehabilitation, Vol. 30, No 4, 2020, pagg. 521-536.
(59) Piattaforma europea per la riabilitazione, "Artificial intelligence and service provision for people with disabilities – An analytical paper" (Intelligenza artificiale e fornitura di servizi alle persone con disabilità – Documento analitico), 2022.

Ultimo aggiornamento: 21 agosto 2023Note legali - Informativa sulla privacy